Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
(in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 24)
Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore] (1) (2) (3) (4) .
(1) Il termine “procuratore legale”, deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto di quanto disposto dall’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell’albo dei procuratori legali. Ogni qualvolta ricorre il termine procuratore si è provveduto a limitarlo in parentesi quadra.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(3) A norma dell’articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, il riferimento alla commissione esaminatrice contenuto nel presente decreto si intende alla sottocommissione esaminatrice.
(4) A norma dell’articolo 6 ter del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180 le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter,2, 3, 5- bis e 6- bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.La domanda per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:a) del certificato di nascita;b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;d) di un certificato [del procuratore] che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.La domanda deve essere sottoscritta dall’aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.Il requisito di cui al n. 4) dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l’esibizione del diploma originale di laurea.L’aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell’art. 3 dello stesso regio decreto legge e nell’art. 13 del presente regio decreto.Il diploma di laurea è restituito all’interessato dopo che il Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Articolo 2
Art. 2.Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell’articolo precedente:a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica per gli effetti di cui all’art. 18, comma primo, dello stesso regio decreto legge, e producono il relativo certificato.
Articolo 3
Art. 3.Il Consiglio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l’interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense per gli avvocati [ed i procuratori], il quale decide sul merito dell’iscrizione.Nel caso di cui all’art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all’ammissione al patrocinio davanti alle Preture, l’interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. All’uopo egli deve esibire l’occorrente documentazione.Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell’art. 31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art. 45 del presente decreto.
Articolo 4
Art. 4.Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Articolo 5
Art. 5.(Omissis) (1).(1) Vedi, ora, articolo 10 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 6
Art. 6.(Omissis) (1).(1) Vedi, ora, articolo 10 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 7
Art. 7.(Omissis) (1).(1) Vedi, ora, articolo 10 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 8
Art. 8.Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Consiglio dell’ordine.Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell’art. 1, comma quarto, e dell’art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l’effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
Articolo 9
Art. 9.(Omissis) (1).(1) Vedi articolo 10 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 10
Art. 10.Il Consiglio dell’ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell’interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l’interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.La facoltà di reclamo spetta all’interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
Articolo 11
Art. 11.I praticanti [procuratori] che svolgono il patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio presso il quale sono iscritti.
Articolo 12
Art. 12.In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.La domanda è rivolta al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell’art. 1, nonché del certificato di cui all’art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l’anzianità della precedente iscrizione.Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell’art. 3.
Articolo 13
Art. 13.Ai praticanti [procuratori] che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell’art. 3 dello stesso regio decreto legge.
Articolo 14
Art. 14.La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero:a) nei casi d’incompatibilità a termini dell’articolo precedente:b) nei casi di cui al n. 2) dell’art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;c) nei casi di cui al terzo comma dell’art. 4 del presente decreto;d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell’art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;e) quando non sia stato osservato l’obbligo della residenza preveduto nell’art. 11del presente decreto;f) quando l’iscritto rinunci all’iscrizione.Si applicano le disposizioni dell’art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art. 45 del presente decreto.I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Articolo 15
Art. 15.Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di [procuratore], ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’inizio delle prove scritte.Omissis (1).Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello (2).Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell’ articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 , e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti (3).Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede (3).La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta (3).Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d’appello nominato dal Primo presidente (4).Nell’ipotesi preveduta nell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero (5).(1) Comma soppresso dall’articolo 2 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(2) Comma modificato dall’articolo 2 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.Comma inserito dall’articolo 2 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(4) Vedi articolo 8 della legge 23 marzo 1940, n. 240.(5) Vedi, ora, il nuovo testo dell’art. 22, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, così come sostituito dall’art. 1, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 16
Art. 16.Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell’ articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36 , e successive modificazioni la domanda di ammissione agli esami corredata:1) del diploma originale di laurea;2) del certificato di cui all’art. 10 del presente decreto;3) della ricevuta della tassa prescritta per l’ammissione agli esami;4) dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell’art. 23, comma quarto, numeri 1), 2), 3) e 4) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell’esame di laurea.I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell’albo [dei procuratori] senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4) e 5) del comma precedente (1) (2).Coloro che non abbiano diritto all’iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell’art. 23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e nell’art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto (2).Fermo il disposto del quarto comma dell’articolo 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n.36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte (3).Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell’art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.Per i Vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.Nell’ipotesi di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d’appello egli partecipa all’esame (2).(1) Comma modificato dall’articolo 1 ter del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(2) Vedi la sospensione della limitazione dei posti a norma dell’ art. 1 del D.LG.LGT. 7 settembre 1944, n. 215.(3) Comma così sostituito dall’art. 3, l. 20 aprile 1989, n. 142.
Articolo 17
Art. 17.La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull’ammissione delle domande di cui all’articolo precedente e forma l’elenco dei candidati ammessi agli esami.L’elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell’ammissione, nonché del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte (1) .(1) Vedi articolo articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.
Articolo 17 Bis
Art. 17-bis.1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d’esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.3. Le prove orali consistono:a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario (1) (2) ;b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell’esame (3).5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove (4).(1) Lettera così modificata dall’art. 4, l. 20 aprile 1989, n. 142.(2) Comma modificato dall’articolo 5 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(3) Vedi articolo articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(4) Articolo aggiunto dall’art. 3, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 18
Art. 18.(Omissis) (1).(Omissis) (1).Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero della giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente della Corte d’appello, al Presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.Il presidente della commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l’integrità dei sigilli (2).Nell’ipotesi di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all’ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell’art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto (3).(1) Comma abrogato dall’art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.(2) Vedi articolo articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(3) Vedi, ora, il nuovo testo dell’art. 22, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, così come sostituito dall’art. 1, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 19
Art. 19.I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un’autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall’autorità comunale e legalizzata dall’autorità prefettizia (1).(1) Vedi, ora, art. 18, l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Articolo 20
Art. 20.Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall’esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell’esame.Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.
Articolo 21
Art. 21.I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all’uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell’inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione (1) (2).Debbono essere esclusi dall’esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.L’esclusione è ordinata dai commissari presenti all’esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 27 giugno 1988, n. 242.(2) Vedi articolo articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.
Articolo 22
Art. 22.1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d’ordine del candidato stesso nell’elenco degli ammessi all’esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest’ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d’ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all’esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.4. Nel giorno immediatamente successivo all’ultima prova e nell’ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l’integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un’unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando é ultimata l’operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di opporvi il predetto numero progressivo.5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 é compiuta contestualmente (1).(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 23
Art. 23.Esaurite le operazioni di cui all’ articolo 22 , i presidenti delle sottocommissioni di cui all’ articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell’ articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all’ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (1).II presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’ articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l’inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti (1).All’esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’ articolo 15 , commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all’ articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti (1).La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d’appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati (2).La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17-bis (1).La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.(1) Comma premesso dall’articolo 3 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180.(2) Comma così sostituito dall’art. 6, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 24
Art. 24.Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
Articolo 25
Art. 25.(Omissis) (1).(Omissis) (1).L’elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l’ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.L’intervallo tra il deposito dell’elenco degli ammessi e l’inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due (2).A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.(1) Comma abrogato dall’art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.(2) Comma così modificato dall’art. 7, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 26
Art. 26.La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato (1).Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell’art. 17-bis e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia (2).I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l’ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all’esame.(1) Vedi, art. 2, d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.(2) Comma così modificato dall’art. 8, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 27
Art. 27.(Omissis) (1).(Omissis) (1).Ai fini della formazione della graduatoria a termini dell’art. 23 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.L’elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario.(1) Comma abrogato dall’art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo 28
Art. 28.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate, a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Articolo 29
Art. 29.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate, a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Articolo 30
Art. 30.Di tutta le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.
Articolo 31
Art. 31.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 32
Art. 32.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 33
Art. 33.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 34
Art. 34.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 35
Art. 35.Le domande per l’iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere l’elenco di tutti i documenti allegati.Nelle domande per l’iscrizione in un albo di avvocati [o in un albo di procuratori] gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d’incompatibilità stabiliti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell’art. 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Articolo 36
Art. 36.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate, a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Articolo 37
Art. 37.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell’entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell’albo dei procuratori legali.
Articolo 38
Art. 38.Coloro che aspirano alla iscrizione [in un albo di procuratori o] in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli artt. 26, comma primo, lettere b) e c) (1), e 30 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell’Amministrazione competente.(1) Ora anche ai sensi delle lettere d) ed e), aggiunte al suddetto comma dall’ art. 1, n. 8, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 39
Art. 39.Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del Presidente del Consiglio dell’ordine, dal quale risulti l’attuale iscrizione nell’albo degli avvocati e l’anzianità di essa con l’attestazione che l’aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto (1).Omissis (2).Nei casi di cui al comma terzo dell’art. 33 ed al comma secondo dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell’art. 33 e nel comma primo dell’art. 34.(1) Comma sostituito dall’art. 5, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.(1) Comma soppresso dall’art. 5, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo 40
Art. 40.Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale a termini dell’art. 34, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;b) un certificato del Presidente del competente Consiglio dell’ordine, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
Articolo 41
Art. 41.Per i trasferimenti preveduti negli artt. 25 e 32 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del Presidente del Consiglio dell’ordine, della circoscrizione a cui l’interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
Articolo 42
Art. 42.Le adunanze del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli locali per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dal segretario.I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.Presso i Consigli dell’ordine locali il Presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di età.Nelle sedute dei Consigli le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell’art. 75 del presente decreto.
Articolo 43
Art. 43.Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense è necessario l’intervento di almeno nove membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (1).Per la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Consigli dell’ordine locali a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è necessario l’intervento di non meno della metà del numero complessivo dei componenti (2).Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.(1) Vedi, ora, art. 22, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.(2) Vedi, ora, art. 16, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 44
Art. 44.Le deliberazioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli dell’ordine locali sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.
Articolo 45
Art. 45.Nei casi preveduti negli artt. 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, 43, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, all’interessato deve essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti (1).Il termine può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’ordine.L’interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.(1) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 46
Art. 46.Alle comunicazioni da farsi a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, si provvede a cura degli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.
Articolo 47
Art. 47.Il Presidente del Consiglio dell’ordine deve dare immediata comunicazione all’interessato ed al Pubblico Ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.Lo stesso Presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che gli pervengano dall’incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l’accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Consiglio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell’incolpato, con l’osservanza del termine prescritto nell’art. 45 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Articolo 48
Art. 48.La citazione è notificata all’incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:1) le generalità dell’incolpato;2) la menzione circostanziata degli addebiti;3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza;4) l’elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;5) il termine entro il quale l’incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;6) la data e la sottoscrizione del Presidente.Ordinata la notificazione dell’atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.
Articolo 49
Art. 49.L’incolpato ed il Pubblico Ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.Il Presidente del Consiglio dell’ordine, ordina la citazione dei testimoni indicati.Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all’incolpato, al Pubblico Ministero ed ai testimoni già citati.
Articolo 50
Art. 50.Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l’incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.L’incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda.Qualora l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Articolo 51
Art. 51.Chiusa la discussione, il Consiglio delibera fuori della Presenza dell’incolpato e del difensore.Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 473 del codice di procedura penale.La decisione è redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.
Articolo 52
Art. 52.Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio dell’ordine degli avvocati [e procuratori], nel caso preveduto nell’art. 38, comma terzo , del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (1) , si applicano le disposizioni precedenti di questo capo (2).Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense, nel caso preveduto nell’art. 54, n. 2, dello stesso R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell’art. 64 del presente decreto.(1) Ora comma quarto, dopo la sostituzione dell’originario secondo comma dell’art. 38, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 con due commi, per effetto dell’art. 1, n. 15, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Vedi, ora, le disposizioni del d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo 53
Art. 53.La ricusazione dei componenti di un Consiglio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L’atto relativo è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall’interessato o da un suo procuratore speciale.La ricusazione e l’astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
Articolo 54
Art. 54.La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Consiglio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.Prima di decidere il Consiglio comunica l’atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione, e procede alle indagini che reputi occorrenti.Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
Articolo 55
Art. 55.Nel caso preveduto nell’art. 49, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso è proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell’art. 53 del presente decreto.Il ricorso è comunicato alle altre parti interessate, a cura del Consiglio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, è quindi trasmesso al Consiglio nazionale forense.Il Consiglio nazionale o il Consiglio dell’ordine premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel più breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.Si applicano per il procedimento le norme degli artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Consiglio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Consiglio per l’ulteriore corso del procedimento.Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Consiglio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti è data immediatamente comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facoltà di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni al Consiglio nazionale.Il Consiglio nazionale o il Consiglio dell’ordine, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l’osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.Qualora il Consiglio nazionale o il Consiglio dell’ordine riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel Consiglio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Consiglio, per l’ulteriore corso del procedimento.Può essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non comprese dalla legge tra i motivi di ricusazione.
Articolo 56
Art. 56.Nel caso preveduto nell’art. 49, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Consigli, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense.Della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio dell’ordine che sia stato ritenuto competente.L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.
Articolo 57
Art. 57.Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure qualora esercitino il patrocinio a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell’esercizio del patrocinio stesso.
Articolo 58
Art. 58.Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica. Durante la sospensione il condannato è privato dell’esercizio del patrocinio.Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell’art. 47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.
Articolo 59
Art. 59.Il ricorso al Consiglio nazionale forense è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell’art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato e, nel caso di più professionisti, alla data dell’ultima notificazione.L’ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al Pubblico Ministero è anche comunicata la data dell’ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all’art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale forense.
Articolo 60
Art. 60.La segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione della Repubblica, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Pubblico Ministero deve effettuarne la restituzione.Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.Nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.
Articolo 61
Art. 61.Durante il termine di cui al comma secondo dell’articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.Uguale facoltà compete al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.Il Presidente del Consiglio nazionale forense nomina quindi il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell’articolo precedente.Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazioni del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo.
Articolo 62
Art. 62.La discussione del ricorso ha luogo con l’intervento del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal Pubblico Ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall’albo oppure siavi stato ricorso incidentale del Pubblico Ministero.L’intervento del Pubblico Ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli artt. 35 e 47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.In ogni altro caso è in facoltà del Pubblico Ministero di intervenire, salvo il disposto dell’art. 65 del presente decreto.
Articolo 63
Art. 63.Nel giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell’incolpato e del difensore. Il Pubblico Ministero assiste alla decisione (1).Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 473 del codice di procedura penale.È in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti.(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che il Pubblico Ministero assiste alla decisione.
Articolo 64
Art. 64.Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario (1).Esse sono pubblicate mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio. Una copia ne e comunicata immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.(1) Comma così modificato dall’art. 6, d.lg.c.p.s. 19 giugno 1946, n. 1.
Articolo 65
Art. 65.Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli artt. 49, comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.
Articolo 66
Art. 66.Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella cancelleria della Corte assieme all’atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata, che è stata notificata al ricorrente.Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, e deve contenere l’esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché la elezione di domicilio in Roma, con l’indicazione della persona o dell’ufficio presso cui la elezione è fatta.Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.
Articolo 67
Art. 67.La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al Procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla segreteria del Consiglio nazionale, che ne cura la immediata trasmissione.Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all’articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l’udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al Pubblico Ministero.Il provvedimento che stabilisce l’udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L’interessato, nell’udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.La Corte decide, sentite le conclusioni del Pubblico Ministero.Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.
Articolo 68
Art. 68.Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione del Consiglio nazionale forense, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il Procuratore generale intende dedurre.Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine è computato dal giorno dell’ultima notificazione alle parti interessate della decisione del Consiglio nazionale.Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 66 e 67 del presente decreto.
Articolo 69
Art. 69.Gli albi degli avvocati [e quelli dei procuratori] debbono contenere l’elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l’indicazione del loro cognome, nome [e paternità] (1), nonché dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell’ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell’autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è stato prestato.Nell’elenco speciale di cui al comma quarto dell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l’ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.Sono elencati in un registro apposito [i procuratori] che siano stati nominati sostituti di altri [procuratori] a termini dell’art. 9 dello stesso regio decreto legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.L’albo speciale preveduto nell’art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome [e paternità] (1) degli iscritti, la data d’iscrizione e l’indicazione dell’albo di avvocati al quale l’iscritto appartiene.L’albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.(1) L’indicazione della paternità va omessa, in virtù di quanto stabilito dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.
Articolo 70
Art. 70.Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l’indicazione del cognome, nome, [paternità] (1), luogo e data di nascita e luogo di residenza dell’iscritto, anche l’indicazione della data della laurea e dell’Università dalla quale fu conferita.Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l’abbiano prestato a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.Il registro, prima dell’uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio dell’ordine.Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell’art. 3 del presente decreto.I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle Preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.(1) L’indicazione della paternità va omessa, in virtù di quanto stabilito dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.
Articolo 71
Art. 71.(Omissis) (1).(1) Vedi, ora, articolo 10 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 72
Art. 72.Per essere ammessi al giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all’autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Presidente del Consiglio dell’ordine, dal quale risulti la loro iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti. L’autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al Presidente del Consiglio dell’ordine competente.
Articolo 73
Art. 73.Nei casi di cui all’art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell’ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo [procuratore od] avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia richiesto.[Il procuratore o] l’avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l’annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell’opera professionale prestata.
Articolo 74
Art. 74.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate per effetto di quanto stabilito nell’art. 8, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo 75
Art. 75.Presso i Consigli dell’ordine locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite ai Consigli stessi col R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.
Articolo 76
Art. 76.Gli uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale.
Articolo 77
Art. 77.Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono istituiti:a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale.Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contro segnato da un proprio numero ed annotato in un’apposita rubrica.
Articolo 78
Art. 78.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono prive di vigore giuridico in quanto gli articoli ivi richiamati devono ritenersi abrogati, perché di riferimento alle organizzazioni sindacali fasciste, soppresse dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo 79
Art. 79.Ai componenti del Consiglio nazionale forense ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato [e di procuratore], che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza (1).I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12%, a norma del R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491 (2).(1) L’importo del gettone di presenza è stato così elevato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 5.(2) I gettoni di presenza ed i compensi d’esame di cui al d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 5 sono stati comunque soppressi dall’art. 2, l. 27 dicembre 1973, n. 851.
Articolo 80
Art. 80.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi superate a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 81
Art. 81.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi superate a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 82
Art. 82.[I procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Articolo 83
Art. 83.Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell’art. 18 del R.D.L. 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia [i procuratori] attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso D.L., ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d’appello, possono continuare a prestare la loro opera presso i Tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all’autorità giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.
Articolo 84
Art. 84.È fatta riserva di emanare, a termini dell’art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.