lunedì 30 marzo 2009

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281)
Decreto convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36
(in Gazz. Uff., 30 gennaio 1934, n. 24)

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (1) (2) (3) (4).
(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nella presente legge deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l’ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l’obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l’esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato [o di procuratore] se non è iscritto nell’albo professionale.Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati [e procuratori] che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato [o di procuratore], a norma dell’art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’articolo 348 dello stesso codice (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 2
Art. 2.(Omissis) (1).Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati [ed in un solo albo di procuratori].(1) Comma abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 3
Art. 3.L’esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, [della Lista civile] (1), del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;b) gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo (2) (3).(1) L’istituto della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.(2) Lettera così modificata dall’art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1949.(3) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 4
Art. 4.Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d’appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale [supremo] militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla [Commissione centrale per le imposte dirette] (1) il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’articolo 33 (2). (3)(1) Ora Commissione tributaria centrale.(2) Vedi, anche, l’art. 1, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.(3) I tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche sono soppressi dall’art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Articolo 5
Art. 5.(Omissis) (1).(1) Gli artt. 5 e 6, già accorpati dall’art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406, sono stati successivamente abrogati dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 6
Art. 6.(Omissis) (1).(1) Articolo accorpato al precedente dall’art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406, successivamente abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 7
Art. 7.Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato [ovvero da un procuratore] assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita [da un procuratore o] da un avvocato.Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai [conciliatori] (1), a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali (2).(1) Ora giudice di pace.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 8
Art. 8.I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] presso il tribunale [nel cui circondario] (1) hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (2).[È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"] (3) (4).(1) Leggasi circoscrizione.(2) Comma così modificato dall’articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e successivamente, dall’articolo 246, comma 1, del D.LGS. 19 febbraio 1998, n. 51. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense (art. 246, comma 2, D.LGS. 51/1998 cit.).(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 24 luglio 1985, n. 406.(4) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 9
Art. 9.[Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore] (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 10
Art. 10.[Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario (1), purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore] (2).(1) Leggasi circoscrizione.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 11
Art. 11.[Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio] (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 12
Art. 12.Gli avvocati [ed i procuratori] debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d’appello o del Tribunale con la formula seguente: “Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione” (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 13
Art. 13.Gli avvocati [e i procuratori] non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell’articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale (1) (2).(1) Ora artt. 200 e 201 c.p.p.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 14
Art. 14.I Consigli dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;b) vigilano sul decoro dei professionisti;c) vigilano sull’esercizio della pratica forense;d) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti (1);e) dànno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato [o di un procuratore], a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale;f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati [e procuratori] ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.(Omissis) (2).(Omissis) (2) (3).(1) Lettera così modificata dall’art 1, n. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Comma da ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 perché faceva riferimento a disposizioni dell’ordinamento corporativo. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.(3) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 15
Art. 15.L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 16
Art. 16.Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati [e un albo di procuratori]. La data dell’iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.Il Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (1).È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto (1).Gli albi riveduti debbono, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro della giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ai capi della Corte d’appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.Il Consiglio dell’ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell’art. 8, sono ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture.Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d’appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime (2).(1) Gli attuali secondo e terzo comma così sostituiscono l’originario secondo comma, per effetto dell’art. 1, n. 2, l. 3 marzo 1940, n. 25.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 17
Art. 17.17. Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario:1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all’Italia;2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’art. 8 (1);6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20;7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata (2) ;Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).Non possono conseguire l’iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell’art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall’albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione (3).(1) Vedi l’articolo 1 del D.LGS. C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374 per la riduzione del periodo di pratica ad un anno, e successivamente, l’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 che ha riportato a due gli anni richiesti.(2) Numero sostituito dall’articolo 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, e successivamente, così modificato dall’articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.(3) Il termine «procuratore legale», contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 18
Art. 18.Nell’adempimento della pratica di cui all’articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un [procuratore], per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un’università della Repubblica, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia (1).È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell’Amministrazione civile dell’interno, con grado non inferiore a quello di consigliere (3).(1) Il suddetto riconoscimento rimane valido ed efficace fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all’art. 17, comma 114, l. 15 maggio 1997, n. 127.(2) Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.(3) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 19
Art. 19.Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori], ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell’anno seguente negli [albi dei procuratori].Il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi [procuratori] che complessivamente potranno essere iscritti nell’anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d’appello e la loro ripartizione nei singoli albi.Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre (1) (2) (3).(1) L’applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l’iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con il d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215. Vedi, inoltre, gli artt. 1, 2 e 4, r.d.l. 13 maggio 1943, n. 509.(2) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 20 aprile 1989, n. 142.(3) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 20
Art. 20.(Omissis) (1).(1) Vedi, ora, l’art. 17-bis, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Articolo 21
Art. 21.Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di [procuratore] debbano avere luogo presso il Ministero della giustizia in Roma ovvero presso le Corti d’appello.Nel caso in cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;tre professori di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense degli avvocati e procuratori.Possono essere chiamati a fare parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.È in facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per l’espletamento delle prove scritte ed orali (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, n. 4, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 22
Art. 22.1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell’Amministrazione, appartenente all’area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell’ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell’ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell’espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell’Amministrazione in sede di contenzioso (1).(1) Articolo sostituito prima dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e, successivamente, dall’articolo 1 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112. In precedenza il comma 1 era stato sostituito dall’art. 2, l. 20 aprile 1989, n. 142.
Articolo 23
Art. 23.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 24
Art. 24.(Omissis) (1).(1) Disposizione superata a causa della sospensione degli esami di concorso, disposta dal d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Articolo 25
Art. 25.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 26
Art. 26.Hanno diritto di essere iscritti [nell'albo dei procuratori] presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell’art. 17:a) coloro che siano iscritti nell’albo degli avvocati;b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell’Avvocatura stessa;c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;d) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l’incarico dell’insegnamento di materia attinente all’esercizio professionale (1);e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d’appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni (1).Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall’articolo 31.Coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime (2).(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 27
Art. 27.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 28
Art. 28.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 29
Art. 29.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 30
Art. 30.Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell’art. 17:a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (1), oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura;b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) , c) , dell’art. 34, indipendentemente dall’anzianità nel grado o nell’ufficio ivi indicati;c) gli ex-Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell’Amministrazione dell’interno (2);d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre anni di insegnamento;e) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale (3);f) coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di cui all’art. 26, lettera e) (1).(1) Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, n. 10, l. 23 marzo 1940, n. 254.(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, n. 11, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 31
Art. 31.La domanda per l’iscrizione all’albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge (1).Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni (2).Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (3).Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel 4° comma del presente articolo, l’interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.(1) Vedi, anche, l’art. 35, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.(2) Vedi, anche, l’art. 45, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.(3) Comma così sostituito dall’art. 1, n. 12, l. 23 marzo 1940, n. 254. Vedi, anche, gli artt. 59 e 60, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Articolo 32
Art. 32.(Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall’art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 33
Art. 33.Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense (1).Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni (2) almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.Non può essere iscritto, né rimanere nell’albo speciale chi non è iscritto nell’albo di un Tribunale.Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l’avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale (3).Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell’albo speciale.(Omissis) (4).(1) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318 e l’art. 6, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.(2) Termine così elevato, da ultimo, dall’art. 4, comma 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27.(3) Comma aggiunto dalla l. 7 dicembre 1951, n. 1333.(4) Comma da ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, poiché faceva riferimento a disposizioni dell’ordinamento corporativo.
Articolo 34
Art. 34.Possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell’articolo precedente:a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro anni (1) di insegnamento;b) coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario militare, o amministrativo o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di appello o altro equiparato;c) coloro che abbiano tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;d) coloro che, avendo conseguita l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d’insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale (3).Coloro che non abbiano raggiunto, nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.(1) Termine così ridotto dall’art. 1, secondo comma, l. 28 maggio 1936, n. 1003.(2) Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, n. 13, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 35
Art. 35.[Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione] (1).Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell’interessato avverso il provvedimento di cancellazione.(1) Vedi, ora, l’art. 7 d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo 36
Art. 36.Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato [e di procuratore] ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, n. 14, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 37
Art. 37.La cancellazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori] è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:1) nei casi di incompatibilità;2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell’art. 17, salvi i casi di radiazione;3) quando [il procuratore] non osservi l’obbligo della residenza;4) quando l’avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;5) quando l’iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell’art. 12, comma secondo;6) quando l’iscritto rinunci all’iscrizione.La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6) , non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni.Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello ed il Tribunale.L’interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.L’avvocato [e il procuratore] cancellati dall’albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell’art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.[Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente].Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.L’avvocato riammesso nell’albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del Tribunale al quale era assegnato (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 38
Art. 38.Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale (1) e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati [ed i procuratori] che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare (2).La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio (3).Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso la Corte d’appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell’interessato (3).Il potere disciplinare in confronto degli avvocati [e dei procuratori] che siano membri di un Consiglio dell’ordine spetta al Consiglio nazionale forense.Nel caso preveduto nell’art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto (3) (4).(1) Vedi, ora, l’art. 105, c.p.p.(2) Vedi gli artt. da 47 a 51, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.(3) L’originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dell’art. 1, n. 15, l. 23 marzo 1940, n. 254.(4) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 39
Art. 39.I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.
Articolo 40
Art. 40.Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’ordine;2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43;4) la cancellazione dall’albo;5) la radiazione dall’albo (1).(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 17 febbraio 1971, n. 91.
Articolo 41
Art. 41.La radiazione è pronunciata contro l’avvocato [o il procuratore] che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 17 febbraio 1971, n. 91.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 42
Art. 42.Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori]:a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato o di procuratore:b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.Importano di diritto la cancellazione dagli albi:a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato [o di procuratore];b) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo, del codice penale;c) l’assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, l. 17 febbraio 1971, n. 91.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 43
Art. 43.Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione:a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell’articolo 215 del codice penale, comma terzo, numero 1) , 2) e 3) ;b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista.Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell’avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell’articolo 40, n. 3 (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 17 febbraio 1971, n. 91.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 44
Art. 44.Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l‘avvocato [o il procuratore] che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, l’avvocato [o il procuratore] contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l’applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell’ammonizione.Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l’apertura del procedimento disciplinare o l’applicazione della sospensione cautelare (1).Se il Consiglio dell’ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale con rapporto motivato (1) (2).(1) Comma aggiunto dall’art. 1, n. 16, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 45
Art. 45.Fermo il disposto dell’art. 42, comma terzo, e dell’art. 43, comma secondo, il Consiglio dell’ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
Articolo 46
Art. 46.I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati [e procuratori] della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall’albo dell’altra professione.Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall’esercizio di una delle due professioni (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 47
Art. 47.Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato [o di procuratore], ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio (1).Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione (1).Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’ordine che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell’art. 31 (2).(1) Comma così sostituito dall’art. 1, n. 17, l. 23 marzo 1940, n. 254 e dall’art. 4, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 48
Art. 48.Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell’ordine ha facoltà di sentire testimoni.In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli artt. 358 e 359 del codice di procedura penale (1).(1) Ora artt. 133, 207 e 502, c.p.p.
Articolo 49
Art. 49.I componenti del Consiglio nazionale e quelli di un Consiglio locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell’articolo 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.Quando per la ricusazione di più componenti del Consiglio nazionale o di quello di un Consiglio locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta alla commissione centrale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.Spetta altresì al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.
Articolo 50
Art. 50.Le decisioni del Consiglio nazionale forense e dei Consigli dell’ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare (1).Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense (1).Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine.Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.Il ricorso ha effetto sospensivo.Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.(1) L’originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma per effetto dell’art. 1, n. 18, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 51
Art. 51.L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Articolo 52
Art. 52.(Omissis) (1).(1) Articolo da ritenersi abrogato e sostituito dalle norme di cui al d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (artt. da 10 a 15, 21 e 22).
Articolo 53
Art. 53.(Omissis) (1).(1) Articolo da ritenersi abrogato e sostituito dagli artt. da 13 a 15 e 21, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 54
Art. 54.Il Consiglio nazionale forense:1) pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;2) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.
Articolo 55
Art. 55.(Omissis) (1).(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi superate in virtù dell’incompatibilità fra la carica di consigliere di un ordine e quella di consigliere del Consiglio nazionale forense disposta dall’art. 13, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 56
Art. 56.Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.Nei casi preveduti negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente (1).Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni (1).Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l’originario comma quarto per effetto dell’art. unico, l. 15 novembre 1973, n. 738.
Articolo 57
Art. 57.I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati [ed ai procuratori] in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 d.lg.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 58
Art. 58.I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell’autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell’entità dell’affare.
Articolo 59
Art. 59.La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.A tal fine ciascun [procuratore] è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell’onorario dell’avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché [delle competenze di procuratore e] dell’onorario di avvocato in base agli atti della causa.I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell’erario dello Stato di una somma da lire quattromila a lire diecimila.Per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati [e procuratori] (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 60
Art. 60.La liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all’importanza della contestazione.Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.L’autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell’articolo 58.Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del Giudice deve essere motivata.Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Articolo 61
Art. 61.L’onorario dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell’opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d’ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all’autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l’albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore (1).Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (1).(1) Comma aggiunto dall’art. 1, n. 21, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 62
Art. 62.Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l’opera loro nell’interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest’ultima, al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.La stessa norma si applica nei giudizi penali.
Articolo 63
Art. 63.Ai [procuratori] che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all’avvocato (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 64
Art. 64.Gli onorari e gli altri diritti dei [procuratori] sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni (1).Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei [procuratori] possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale (2).(1) Vedi, ora, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Articolo 65
Art. 65.Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l’obbligazione nel termine che all’uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.L’opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
Articolo 66
Art. 66.Gli avvocati [e i procuratori] non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato [o al procuratore] di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Consiglio dell’ordine abbia proceduto all’accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio dell’ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell’avvocato [o del procuratore] con quelli del cliente.Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell’art. 101 (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 67
Art. 67.Nel termine di tre anni dalla morte dell’avvocato [o del procuratore] i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 68
Art. 68.Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati [ed i procuratori] che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 69
Art. 69.Il periodo di pratica occorrente per l’ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex-combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.
Articolo 70
Art. 70.Gli ex-combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l’idoneità nell’esame di [procuratore] possono essere iscritti nell’albo senza limitazioni di numero (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 71
Art. 71.I procuratori laureati in giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti nell’albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.I [procuratori] ex-combattenti iscritti nell’albo prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, possono essere iscritti nell’albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale (1) (2).(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, n. 22, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 72
Art. 72.Gli avvocati ex-combattenti possono essere iscritti nell’albo speciale preveduto nell’art. 33 dopo quattro anni di esercizio professionale (1).Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti nell’albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(1) Termine così ridotto dall’art. 1, secondo comma, l. 28 maggio 1936, n. 1003.
Articolo 73
Art. 73.Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex-combattenti gli insigniti di medaglia al valor militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l’invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra del 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell’art. 41, comma secondo, del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e dell’art. 1 del R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell’art. 6 del R.D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637.
Articolo 74
Art. 74.(Omissis) (1).(1) Articolo da ritenersi abrogato in virtù della soppressione del partito nazionale fascista, disposta con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 75
Art. 75.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 76
Art. 76.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 77
Art. 77.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 78
Art. 78.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 79
Art. 79.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 80
Art. 80.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 81
Art. 81.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 82
Art. 82.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 83
Art. 83.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 84
Art. 84.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 85
Art. 85.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 86
Art. 86.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 87
Art. 87.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 88
Art. 88.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 89
Art. 89.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 90
Art. 90.(Omissis) (1).(1) In base al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 91
Art. 91.Alle professioni di avvocato [e di procuratore] non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 92
Art. 92.È data facoltà ai Consigli dell’Ordine di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Consigli.Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della Corte d’appello, previo parere del Consiglio nazionale forense, e, dopo l’approvazione, sono comunicati a cura del Consiglio, ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. Quelle del Consiglio nazionale forense devono essere approvate dal Ministro della giustizia e sono comunicate, a cura dello stesso Consiglio nazionale, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.
Articolo 93
Art. 93.I candidati agli esami di [procuratore] che ottengono l’idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell’albo senza limitazioni di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell’art. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.Per le iscrizioni nell’albo dei [procuratori] senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell’art. 31 (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 94
Art. 94.Salvo quanto è disposto nell’art. 16, comma secondo, conservano l’iscrizione negli albi gli avvocati [e i procuratori] che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.L’incompatibilità preveduta nell’art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati [degli uffici della Lista civile] (1), del gran magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n. 453.(Omissis) (2) (3).(1) L’istituto della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.(2) Comma abrogato dall’art. 2, l. 23 novembre 1939, n. 1949.(3) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 95
Art. 95.Gli avvocati iscritti nell’albo anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorché non iscritti nell’albo speciale di cui l’art. 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell’albo prima della data predetta. (1)Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale è stabilito di cinque anni.(1) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ora soppresso dall’art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Articolo 96
Art. 96.(Omissis) (1).(1) Articolo implicitamente abrogato dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 97
Art. 97.Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data d’entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell’adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.Coloro che erano iscritti per la pratica di [procuratore] o l’avevano compiuta prima della data dell’entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all’iscrizione nell’albo dei procuratori senza limitazione di numero purché abbiano conseguito l’idoneità nell’esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all’esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.L’ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1942 (1).Per gli effetti dell’iscrizione nell’albo degli avvocati è valido l’esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l’idoneità (2).(1) Comma così sostituito dall’art. 1, n. 24, l. 23 marzo 1940, n. 254.(2) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Articolo 98
Art. 98.I seminari ed altri istituti costituiti presso una Università della Repubblica che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz’altro autorizzati ad istituire corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell’art. 18, comma primo.
Articolo 99
Art. 99.(Omissis) (1).(1) Disposizione ormai priva di vigore normativo.
Articolo 100
Art. 100.Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile (1).(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, n. 25, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 101
Art. 101.Il presente decreto entrerà in vigore 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell’art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell’art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Con successivi decreti, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e del lavoro e della previdenza sociale saranno emanate le norme relative al funzionamento dei Consigli dell’ordine degli avvocati [e procuratori] per l’esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti avanti al Consiglio nazionale forense per gli avvocati [e procuratori], nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.Le disposizioni approvate con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge (1).(1) Il termine “procuratore legale”, contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine “avvocato” per effetto dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell’albo dei procuratori legali).