lunedì 30 marzo 2009

L. 23 marzo 1940, n. 254

Legge 23 marzo 1940, n. 254 (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 96).
Modificazioni all’ordinamento forense.

Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Modifica o sostituisce gli artt. 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 44, 47, 50, 52, 61, 71, 96, 97, 100 nonché la rubrica del Titolo V del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell’art. 45, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 3
Il ricorso al Consiglio nazionale forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall’albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 60 e 61 del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 4
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense è necessario l’intervento di sette membri.
La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal Pubblico Ministero dev’essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento di lire 100 (1) eseguito presso un ufficio del registro.
(1) Importo elevato a lire 800 dall’art. 1, d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 261.

Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 4, l. 28 maggio 1936, n. 1003.

Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 4, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482.

Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 7, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482.

Articolo 8
Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l’iscrizione nell’albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.

Articolo 9
Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, i Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all’albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:

a) che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l’esercizio della professione forense;
b) che essi non sono iscritti contemporaneamente nell’albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.

Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista può essere sospeso dall’esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.

Articolo 10
Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all’articolo precedente, i Consigli degli ordini adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall’albo o di iscrizione nell’elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell’articolo stesso.
Contro la deliberazione del Consiglio dell’ordine è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Articolo 11
Nel rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in due albi diversi dovrà indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l’iscrizione.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto è stabilito dagli artt. 17, n. 7, e 27, n. 3, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.
Ai procuratori cancellati dall’albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l’iscrizione nell’albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni prevedute dall’art. 25 del D.L. citato, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l’anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.

Articolo 12
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934 il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l’iscrizione nell’albo a termini dell’art. 27, n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore della Repubblica a norma dell’art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense è di tre mesi dalla notificazione.

Articolo 13
Il Governo della Repubblica è autorizzato a raccogliere in testo unico il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.