lunedì 30 marzo 2009

L. 24 luglio 1985, n. 406

L. 24 luglio 1985, n. 406 (G.U. 13-8-1985, n. 190) - Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti [alle preture] (1) e degli esami per la professione di avvocato (2)
(1) Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di tribunale, l’originario riferimento “alle preture” non ha più ragion d’essere.(2) Il termine “procuratore legale” deve intendersi soppresso o sostituito da “avvocato” ai sensi dell’art. 3 L. 24-2-1997, n. 27.
1. - (1).
(1) Inserito nel testo dell’art. 8 R.D.L. 27-11-1933, n. 1578.
2. - Il periodo di pratica, previsto dall’articolo 17, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l’ammissione all’esame di avvocato (1), non può avere durata inferiore a due anni. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l’espletamento della pratica e per l’accertamento del suo effettivo svolgimento (2).
(1) Il termine “procuratore legale” deve intendersi soppresso o sostituito da “avvocato” ai sensi dell’art. 3 L. 24-2-1997, n. 27.(2) Comma aggiunto dall’art. 2 L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).
3.- I praticanti avvocati (1) sostengono gli esami di avvocato (1) presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica (1).
(1) Il termine “procuratore legale” deve intendersi soppresso o sostituito da “avvocato” ai sensi dell’art. 3 L. 24-2-1997, n. 27.(2) Il comma 2, già dichiarato incostituzionale (Corte Cost. 224/1993), è stato abrogato dalla L. 4-3-1991, n. 67.
4. - (1).
(1) Sostituiva, unificandoli, gli artt. 5 e 6 del R.D.L. 1578/1933 abrogati successivamente dalla L. 27/1997.
5. - Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all’articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell’articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall’articolo 1 della presente legge (1).
(1) Si tratta dei praticanti iscritti per la pratica nel registro speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine competente. Essi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati immediatamente e di diritto ammessi al patrocinio innanzi ai Tribunali.
6. - La disposizione dell’articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di avvocato (1) per l’anno 1986.Il periodo di pratica previsto dall’articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di avvocato per l’anno 1987.
(1) Il termine “procuratore legale” deve intendersi soppresso o sostituito da “avvocato” ai sensi dell’art. 3 L. 24-2-1997, n. 27.
7. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.