La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 91/2009, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli. Pertanto gli avvocati iscritti all'albo non possono essere dipendenti pubblici, anche se part time.
La Corte Costituzionale ribadisce l'incompatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l'esercizio della professione forense in risposta ad una giudizio di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Napoli in merito agli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003. La ragione di questo divieto è individuata nella pericolosità e nella frequenza di possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense. La Suprema Corte ha anche richiamato precedenti sentenze rendendo quindi solida la sua giurisprudenza in questo senso. Diverso il caso dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio che, come confermato dalla Cassazione con sentenza 26 novembre 2008, n. 28170, possono essere iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. Ne deriva che il praticante una volta ottenuta l'abilitazione tramite l'esame di stato, debba necessariamente decidere se esercitare la professione forense o continuare l'attività di dipendente pubblico.
Articolo tratto dal sito del Sole 24 ore