LEGGE 20 APRILE 1989, n. 142 (GU n. 096 del 26/04/1989)
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE E DI AVVOCATO.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE E DI AVVOCATO.
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1.
1 . Il quarto comma dell’ articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:“agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre”.
Art. 2.
1 . Il comma primo dell’ articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:“1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello.”
Art. 3.
1 . Il quarto comma dell’ articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , è sostituito dal seguente:“fermo il disposto del quarto comma dell’ articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte”.
Art. 4.
1 . Alla lettera a) del comma terzo dell’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall’articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: “relative a cinque materie”, sono inserite le seguenti: “di cui almeno una di diritto processuale,”.
Art. 5.
1 . Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell’articolo 34 è sostituito dai seguenti:“si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19,20,21,22,23, commi primo e terzo, 24 e 25.Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l’idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l’ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all’esame.Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale”.
Art. 6.
1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Lavori preparatori
Lavori preparatori senato della repubblica (atto n. 1394): presentato dal sen. Di lembo ed altri il 9 novembre 1988. Assegnato alla seconda commissione (giustizia), in sede deliberante, il 15 novembre 1988, con parere della commissione prima. Esaminato dalla seconda commissione e approvato il 29 novembre 1988. Camera dei deputati (atto n. 3436): assegnato alla seconda commissione (giustizia), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con parere della commissione prima. Esaminato dalla seconda commissione il 31 gennaio 1989; 8, 15 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, l’1 marzo 1989. Senato della repubblica (atto n. 1394-b): assegnato alla seconda commissione (giustizia), in sede deliberante, l’8 marzo 1989, con parere della commissione prima. Esaminato dalla seconda commissione e approvato il 5 aprile 1989.
Data A Roma, Addì 20 Aprile 1989CossigaDe Mita, Presidente Del Consiglio Dei MinistriVisto, Il Guardasigilli: Vassalli